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Ordinanza — n. 44468/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as mere complaints regarding drug trafficking conviction and sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44468/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal inadmissible, confirming the lower court's conviction of the defendant for drug trafficking. The court ruled that the first ground of appeal constituted mere factual complaints, as the trial court correctly identified the substantial quantity and preparation tools as evidence against personal use. Regarding the second ground, the court found the denial of general mitigating circumstances was justified by the defendant's prior criminal record and lack of genuine cooperation. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 73 comma 5 DPR 309/1990; Art. 606 c.p.p.: Appeals based solely on factual disputes regarding drug quantity or sentencing rationale are inadmissible when the first instance judgment provides adequate reasoning.

Parole chiave

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drug trafficking conviction personal use exclusion mitigating circumstances denial inadmissible appeal procedural costs order attenuazione della pena complicità in sottrazione d'imposta favoreggiamento

Disposizioni normative citate

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Art. 73 comma 5 DPR 309/1990
Art. 606 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUOLO PAOLO nato a FASANO il 23/03/1966 avverso la sentenza del 30/03/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; Motivi della decisione 1.Con sentenza resa in data 30 marzo 2022 la Corte d'appello di Lecce ha confermato la sentenza del GUP presso il Tribunale di Brindisi in data 17 novembre 2015 che aveva ritenuto MUOLO Paolo colpevole del reato di cui all'art. 73 comma 5 DPR 309/1990.

2. Considerato che il primo motivo, relativo alla qualificazione della fattispecie nell'alveo dell'uso personale, è costituto da mere doglianze in punto di fatto, in quanto nel caso di specie la Corte territoriale ha evidenziato che l'uso personale deve essere escluso in ragione del considerevole quantitativo di sostanza rinvenuto nella disponibilità dell'imputato, nonché delle modalità di confezionamento della sostanza e del rinvenimento di strumenti idonei alla preparazione delle dosi.

3. Ritenuto che il secondo motivo, inerente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, attiene al trattamento sanzionatorio benché lo stesso risulti sorretto da idonea e non illogica motivazione, atteso che il giudice di merito ha escluso il beneficio in ragione di un precedente penale dell'imputato e dell'atteggiamento solo apparentemente collaborativo di quest'ultimo.

4. Evidenziato che all'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 05-