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Ordinanza — n. 44465/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of critical analysis of lower court's sentencing reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44465/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Mounir Touli inadmissible. The appellant argued that the lower courts incorrectly applied criminal law regarding sentence determination without sufficient motivation. The court rejected this claim because the appeal lacked the required critical analysis of the lower court's arguments, noting that the sentence deviation was properly justified by high alcohol levels and prior criminal record.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it fails to provide a necessary critical analysis of the lower court's reasoning, particularly regarding the determination of the penalty, rendering the appeal devoid of merit.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of critical analysis sentencing motivation requirements criminal penalty determination procedural defect appeal revisione della sentenza penale pericolo di tortura persecuzione dei Tamil

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
Art. 610 c.p.p.
Corte cost. n. 186/2000
271243); considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);

Giurisprudenza citata

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Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep.
Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019
Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017
276288-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOUNIR TOULI nato il 23/11/1981 avverso la sentenza del 05/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione Rilevato che l'imputato Mounir Touli ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia del Tribunale di Roma di condanna per il reato di cui all'art. 186, comma 2 lett.c), d. Igs. 30 aprile 1992, n.285 commesso in Faenza il 4 giugno 2019; considerato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha dedotto erronea applicazione della legge penale in relazione alla determinazione della pena, che ritiene non adeguatamente motivata dai giudici territoriali; considerato che il motivo non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), essendo stata la misura della pena congruamente motivata, avendo osservato i giudici territoriali che il discostamento dal minimo si giustifica in ragione dell'elevatissimo tasso alcolico accertato e dei numerosi e gravi precedenti penali (sull'onere motivazionale del giudice in ordine alla determinazione della pena, Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, Del Papa, Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243); considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 5 ottobre 2023 Il iglie e ten