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Ordinanza — n. 44461/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44461/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44461/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe, su conforme richiesta delle parti, la Corte di ap- pello di Catania ha applicato a Barbarino Antonio la pena complessiva di anni quattro e mesi otto di reclusione ed euro cinquemilaseicento di multa e a Sabino Angelo la pena complessiva di anni due e mesi sei di reclusione ed euro tremilaseicento di multa, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., in relazione ai reati di cui agli artt.81 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 loro rispettivamente contestati.

Regesto Legislator

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art. 599 bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 44461/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 599 bis cod. proc. pen., in relazione ai reati di cui agli artt.81 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 loro rispettivamente contestati.

Parole chiave

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partecipazione alla procedura patrocinatore di controparte motivi di cassazione audizione delle parti risposta alla petizione dubbi sull'imparzialità

Disposizioni normative citate

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art. 599 bis cod. proc. pen
Con riferimento al tema specifico del trattamento sanzionatorio, in tema di "pat- teggiamento in appello" ex art. 599 bis cod. proc. pen., introdotto dall'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BARBARINO ANTONIO nato a CATANIA il 12/06/1986 SABINO ANGELO nato a CATANIA il 03/02/1989 avverso la sentenza del 10/05/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe, su conforme richiesta delle parti, la Corte di ap- pello di Catania ha applicato a Barbarino Antonio la pena complessiva di anni quattro e mesi otto di reclusione ed euro cinquemilaseicento di multa e a Sabino Angelo la pena complessiva di anni due e mesi sei di reclusione ed euro tremilaseicento di multa, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., in relazione ai reati di cui agli artt.81 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 loro rispettivamente contestati.

2. Gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori, ricorrono per Cassazione avverso tale sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla congruità della pena inflitta.

3. In ordine all'unico motivo di entrambi i ricorsi va osservato che è inammissibile il ricorso per Cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'in- teressato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599 bis cod. proc. pen., in- trodotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 3, Ord. n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755;

Sez. 5, Ord. n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194). Con riferimento al tema specifico del trattamento sanzionatorio, in tema di "pat- teggiamento in appello" ex art. 599 bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per Cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale li- beramente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concor- data (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504;

Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234).

4. Per le ragioni che precedono, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con con- seguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e - tenuto conto dei profili di colpa nella presentazione del ricorso e della natura della sentenza impugnata (concordato in appello) - al versamento della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 5 otto