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Ordinanza — n. 44460/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of critical analysis of lower court's sentencing reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44460/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the sole ground of appeal failed to include a necessary critical analysis of the lower court's arguments. The appellant argued that the appellate court inadequately motivated the denial of generic mitigating circumstances, yet the court found the sentencing measure congruently reasoned and below the statutory median. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 607 c.p.p.; Art. 62 bis cod. pen.: The cassation appeal must contain a necessary critical analysis of the lower court's reasoning; mere assertion of error without engaging with the specific arguments presented renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility critical analysis requirement sentencing motivation generic mitigating circumstances procedural defect appeal attenuazione della pena alleggerimento della pena aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 607 c.p.p.
Art. 62 bis cod. pen.
Corte cost. n. 186/2000

Giurisprudenza citata

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Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep.
Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019
Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017
276288-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAGONESE GIOACCHINO nato a CATANIA il 16/03/1981 avverso la sentenza del 09/03/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione Rilevato che l'imputato Ragonese Gioacchino ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania, indicata in epigrafe, con la quale, in riforma di quella del Tribunale di Catania di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 commesso in Catania 1'11 maggio 2015, la pena è stata rideterminata in senso favorevole all'imputato; considerato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha dedotto erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena (diniego delle circostanze attenuanti generiche), che ritiene non adeguatamente motivata dai giudici territoriali; considerato che il motivo non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), essendo stata la misura della pena congruamente motivata; rilevato che, in ogni caso, la pena irrogata è comunque inferiore alla misura media edittale (sull'onere motivazionale del giudice in ordine alla determinazione della pena, Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, Del Papa, Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243) e che la ratio della disposizione di cui all'art.62 bis cod. pen., che attribuisce al giudice la facoltà di cogliere, sulla base di numerosi e diversificati dati sintomatici, gli elementi che possono condurre ad attenuare la pena edittale, non impone, tuttavia, al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti; considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il