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Ordinanza — n. 44459/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44459/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44459/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza del Tribunale di Catania del 24 settembre 2021, con cui Carbonaro Salva- tore era stato condannato alla pena di anni due e mesi nove di reclusione ed undici- mila di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 (capo A), 624 e 625, n. 2, cod. pen. (capo B) e 349 cod. pen. (capo C).

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 44459/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Anche il secondo motivo di ricorso è generico. Va premesso che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli ele- menti indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278). Il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attra- verso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei , criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.

Parole chiave

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delitto contro l'ambiente sorveglianza dell'ambiente reati contro la sfera personale riservata testimone a carico responsabilità penale dei minori considerazioni di protezione ambientale

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
Va premesso che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli ele- menti indicati nell'art. 133 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARBONARO SALVATORE nato a CATANIA il 17/10/1981 avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza del Tribunale di Catania del 24 settembre 2021, con cui Carbonaro Salva- tore era stato condannato alla pena di anni due e mesi nove di reclusione ed undici- mila di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 (capo A), 624 e 625, n. 2, cod. pen. (capo B) e 349 cod. pen. (capo C).

2. Il Carbonaro ricorre per Cassazione avverso tale sentenza, proponendo due motivi di ricorso. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della responsabilità in ordine ai reati contestati ai capi A), B) e C). 2.2. Violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio.

3. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo di ricorso è generico. La difesa si limita a censurare genericamente l'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine ai reati contestati, senza articolare le censure in termini suf- ficientemente dettagliati. Tale doglianza appare del tutto aspecifica a fronte dell'am- pio ed articolato apparato argomentativo della sentenza impugnata sul punto. Al riguardo, va rilevato che è inammissibile il ricorso per Cassazione i cui motivi si limitino genericamente a lamentare l'omessa valutazione di una tesi alternativa a quella accolta dalla sentenza di condanna impugnata, senza indicare precise carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione di questa, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio probatorio posto a fondamento della decisione di merito (Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo, Rv. 264441).

Il ricorso per Cassazione, infatti, deve contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv. 259704).

4. Anche il secondo motivo di ricorso è generico. Va premesso che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli ele- menti indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278). Il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attra- verso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei , criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.

• 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754). Il sindacato di legittimità sussiste solo quando la quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illo- gico. Al contrario, nella fattispecie, l'entità della pena irrogata è stata correttamente giustificata in considerazione della gravità del fatto e dei precedenti penali. Il ricorrente non si confronta con l'apparato argomentativo della sentenza impu- gnata, essendosi limitato a chiedere il rispetto dei criteri commisurativi previsti dall'art. 133 cod. pen..

5. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso