Ordinanza — n. 44457/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TARRICONE VINCENZO nato a CORATO il 17/06/1962 avverso la sentenza del 01/06/2022 del TRIBUNALE di MASSA Okto- rD5PRZ2.19- udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione Rilevato che l'imputato Tarricone Vincenzo ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Massa ha applicato allo stesso una pena, su accordo delle parti, per il reato di cui agli artt.81 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 (in Villafranca in Lunigiana da maggio a settembre 2020 e da dicembre 2020 a fine gennaio 2021) e per il reato di cui all'art.612 cod. pen. (in Villafranca in Lunigiana il 30 aprile 2021); ritenuto che il ricorso è inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5 bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017; che, in particolare, si tratta di ricorso avverso sentenza applicativa di pena (art. 444 cod. proc. pen.), proposto per motivi (omessa assoluzione ai sensi dell'art.530, comma 2, cod. proc. pen. in relazione a entrambi i reati) non deducibili ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen. (inserito dall'art. 1, comma 50, della legge 103/2017 citata); ritenuto che, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, articolo 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 44457/2023 — snpen · Corte di Cassazione: pen. e 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 (in Villafranca in Lunigiana da maggio a settembre 2020 e da dicembre 2020 a fine gennaio 2021) e per il reato di cui all'art.612 cod. pen. (in Villafranca in Lunigiana il 30 aprile 2021); ritenuto che il ricorso è inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5 bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017; che, in particolare, si tratta di ricorso avverso sentenza applicativa di pena (art. 444 cod. proc. pen.), proposto per motivi (omessa assoluzione ai sensi dell'art.530, comma 2, cod. proc. pen. in relazione a entrambi i reati) non deducibili ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen. (inserito dall'art. 1, comma 50, della legge 103/2017 citata); ritenuto che, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TARRICONE VINCENZO nato a CORATO il 17/06/1962 avverso la sentenza del 01/06/2022 del TRIBUNALE di MASSA Okto- rD5PRZ2.19- udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione Rilevato che l'imputato Tarricone Vincenzo ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Massa ha applicato allo stesso una pena, su accordo delle parti, per il reato di cui agli artt.81 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 (in Villafranca in Lunigiana da maggio a settembre 2020 e da dicembre 2020 a fine gennaio 2021) e per il reato di cui all'art.612 cod. pen. (in Villafranca in Lunigiana il 30 aprile 2021); ritenuto che il ricorso è inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5 bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017; che, in particolare, si tratta di ricorso avverso sentenza applicativa di pena (art. 444 cod. proc. pen.), proposto per motivi (omessa assoluzione ai sensi dell'art.530, comma 2, cod. proc. pen. in relazione a entrambi i reati) non deducibili ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen. (inserito dall'art. 1, comma 50, della legge 103/2017 citata); ritenuto che, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr.
C. Cost. 186/2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i