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Ordinanza — n. 44456/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44456/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44456/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AHMED MOHAMED nato il 01/01/2002 avverso la sentenza del 05/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; 1.AHMED Mohanned ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confer- mato la decisione del Tribunale di Milano che lo aveva condannato alla pena di giustizia in relazione alla detenzione di plurimi involucri di sostanza stupefacente del tipo cocaina, nonché della cessione a terzi di una singola dose.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 44456/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

Parole chiave

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prova del DNA sufficienza della testimonianza censura dell'apprezzamento delle prove mancata prova di parzialità accertamento insufficiente dei fatti mezzi di prova medici
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AHMED MOHAMED nato il 01/01/2002 avverso la sentenza del 05/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.AHMED Mohanned ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confer- mato la decisione del Tribunale di Milano che lo aveva condannato alla pena di giustizia in relazione alla detenzione di plurimi involucri di sostanza stupefacente del tipo cocaina, nonché della cessione a terzi di una singola dose.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla misura del trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento delle circo- stanze attenuanti generiche.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della deci- sione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente. Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risul- tanze processuali e non manifestamente illogico o contraddittorio. La pena è stata infatti determinata in termini edittali medi in ragione della quan- tità dello stupefacente detenuto, suddiviso in dosi e della continuativa attività di spaccio osservata dagli inquirenti. Le circostanze attenuanti generiche sono state escluse con corretto argomentare logico giuridico, in ragione della gravità dei fatti, dei precedenti di polizia e dei precedenti arresti a carico dell'imputato e per l'as- senza di profili di meritevolezza.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 5 Ottobre 2023 Il Consigliere este