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Ordinanza — n. 44454/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44454/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44454/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LORUSSO MICHELE nato a BARI il 26/01/1959 avverso la sentenza del 20/01/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; 1.LORUSSO Michele ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confer- mato la decisione del Tribunale di Bari che lo aveva condannato alla pena di giu- stizia in relazione al reato di detenzione di sostanze stupefacenti di diversa natura.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 44454/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

Parole chiave

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esame grafologico difetto di sottoscrizione documenti bancari inchiesta per falsità atti fideiussione bancaria mancata prova della solvibilità

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LORUSSO MICHELE nato a BARI il 26/01/1959 avverso la sentenza del 20/01/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.LORUSSO Michele ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confer- mato la decisione del Tribunale di Bari che lo aveva condannato alla pena di giu- stizia in relazione al reato di detenzione di sostanze stupefacenti di diversa natura.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all'affermazione di responsabilità, alla misura della pena e alla continuazione tra i reati.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della deci- sione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente. Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risul- tanze processuali e non si risulta altresì manifestamente illogico o contraddittorio.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 5 Ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Pr idente