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Ordinanza — n. 44451/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44451/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44451/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Trieste ha confermato la sentenza del Tribunale di Udine del 10 luglio 2019, con cui Binaj Redi era stato con- dannato alla pena di anni due di reclusione ed ottomila di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 (detenzione di marijuana del peso complessivo di kg. 5,275 di marijuana).

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 44451/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 (detenzione di marijuana del peso complessivo di kg. 5,275 di marijuana).

Parole chiave

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azione redibitoria termini di ricorso asserzione difendibile impugnabilità della decisione di rinvio ricusazione fondata mancata prova di parzialità

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BINA.] REDI nato il 12/10/1990 avverso la sentenza del 06/06/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Trieste ha confermato la sentenza del Tribunale di Udine del 10 luglio 2019, con cui Binaj Redi era stato con- dannato alla pena di anni due di reclusione ed ottomila di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 (detenzione di marijuana del peso complessivo di kg. 5,275 di marijuana).

2. Il Binaj, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sen- tenza della Corte di appello per erronea applicazione della legge penale per inosser- vanza degli artt. 49, comma 2, cod. pen. e 73, d.P.R. n. 309 del 1990. Si censura l'omessa valutazione del dato desunto dalle analisi qualitative e quan- titative dello stupefacente sequestrato, di entità estremamente ridotta tale da esclu- dere la concreta offensività della condotta.

3. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto riproduttivo di profili di cen- sura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza. La Corte territoriale, infatti, ha sottolineato che la modesta percentuale di prin- cipio attivo rilevata (0,5%) non escludeva l'offensività della condotta dell'imputato, in ragione della possibilità di ricavare comunque ben 1.036 dosi medie singole dal quantitativo di marijuana (pag. 3). Nella sentenza impugnata è stata correttamente evidenziata la notevole consi- stenza del quantitativo di marijuana posseduta, sicuramente superiore al fabbisogno personale.

4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 5 ottobr