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Ordinanza — n. 44450/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44450/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44450/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RISONOLA DARIO nato a MESAGNE il 18/08/1993 avverso la sentenza del 28/03/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione Rilevato che l'imputato Risonola Dario ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia emessa il 22 maggio 2018 dal Tribunale di Brindisi, che lo ha condannato per il reato di cui all'art.95 d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 commesso in Brindisi il 13 novembre 2015; ritenuto che i motivi non sono scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 44450/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 30 maggio 2002, n.115 commesso in Brindisi il 13 novembre 2015; ritenuto che i motivi non sono scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali circonvenzione illecita dubbio circa il carattere di infrazione permesso di promuovere un procedimento penale prova del dolo promovimento della prostituzione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RISONOLA DARIO nato a MESAGNE il 18/08/1993 avverso la sentenza del 28/03/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione Rilevato che l'imputato Risonola Dario ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia emessa il 22 maggio 2018 dal Tribunale di Brindisi, che lo ha condannato per il reato di cui all'art.95 d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 commesso in Brindisi il 13 novembre 2015; ritenuto che i motivi non sono scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); considerato, in particolare, che le argomentazioni poste a base delle tre censure, afferenti la valutazione del dolo e la motivazione del diniego delle circostanze attenuanti generiche e dell'applicazione dell'art.131 bis cod. pen., rappresentano la reiterazione dei motivi di appello, i quali hanno trovato puntuale replica nella sentenza impugnata, con motivazione congrua e non manifestamente illogica, e propongono una diversa lettura dei fatti, inammissibile in fase di legittimità; ritenuto che il giudice di appello ha valutato gli elementi istruttori in conformità all'orientamento interpretativo del giudice di legittimità, tanto con riferimento alla prova del dolo del reato contestato, quanto con riferimento alla non lieve entità del fatto e alla gravità della condotta mendace, senza che assuma rilevanza ai fini della consumazione l'avvenuta ammissione al beneficio, e che per i motivi indicati le censure non superano il vaglio di ammissibilità; considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 5 ottobre