Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of critical analysis of lower court's sentencing reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the sole ground of appeal failed to critically analyze the lower court's arguments. The appellant argued that the sentence was incorrectly determined and insufficiently motivated, but the court noted the absence of a necessary critical examination of the appellate decision's reasoning. Consequently, the court upheld the conviction for the crime of recidivism and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds do not include a necessary critical analysis of the arguments supporting the contested decision, rendering the appeal procedurally defective.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGASSA MAKAN nato il 10/09/1996 avverso la sentenza del 29/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione Rilevato che l'imputato Magassa Makan ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, indicata in epigrafe, con la quale, in riforma di quella del Tribunale di Roma di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 commesso in Roma il 12 dicembre 2018, è stata revocata la sospensione condizionale della pena; considerato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha dedotto erronea applicazione della legge penale in relazione alla determinazione della pena, che ritiene non adeguatamente motivata dai giudici territoriali; considerato che il motivo non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), essendo stata la misura della pena congruamente motivata, avendo osservato i giudici territoriali che il discostamento dal minimo si giustifica in ragione della capacità a delinquere desumibile dalla vita anteatta dell'imputato; rilevato che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la pena irrogata è comunque inferiore alla misura media edittale (sull'onere motivazionale del giudice in ordine alla determinazione della pena, Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, Del Papa, Rv. 276288-01;
Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243); considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 5 ottobre 2023