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Ordinanza — n. 44443/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44443/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44443/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARASHI MARIO nato a LEZHE( ALBANIA) il 22/03/1991 avverso la sentenza del 07/12/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di FORLI' tavvTsoalie par- udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione Rilevato che l'imputato Marashi Mario ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Forlì ha applicato allo stesso una pena, su accordo delle parti, per il reato di cui agli artt.110 cod. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 (in Forlì, il 14/8/2022); ritenuto che il ricorso è inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5 bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017; che, in particolare, si tratta di ricorso avverso sentenza applicativa di pena (art. 444 cod. proc. pen.), proposto per motivi (omessa applicazione art.129 cod. proc. pen.) non deducibili ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen. (inserito dall'art. 1, comma 50, della legge 103/2017 citata); ritenuto che, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, articolo 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 44443/2023 — snpen · Corte di Cassazione: pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 (in Forlì, il 14/8/2022); ritenuto che il ricorso è inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5 bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017; che, in particolare, si tratta di ricorso avverso sentenza applicativa di pena (art. 444 cod. proc. pen.), proposto per motivi (omessa applicazione art.129 cod. proc. pen.) non deducibili ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen. (inserito dall'art. 1, comma 50, della legge 103/2017 citata); ritenuto che, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr.

Parole chiave

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ritiro dell'istanza giudiziaria censura formulata in modo carente allegazioni insufficientemente motivate soppressione di prestazioni d'invalidità disdetta in periodo di prova motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017; che, in particolare, si tratta di ricorso avverso sentenza applicativa di pena (art. 444 cod. proc. pen.), proposto per motivi (omessa applicazione art.129 cod.
articolo 616 cod. proc. pen
1, comma 50, della legge 103/2017 citata); ritenuto che, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARASHI MARIO nato a LEZHE( ALBANIA) il 22/03/1991 avverso la sentenza del 07/12/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di FORLI' tavvTsoalie par- udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione Rilevato che l'imputato Marashi Mario ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Forlì ha applicato allo stesso una pena, su accordo delle parti, per il reato di cui agli artt.110 cod. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 (in Forlì, il 14/8/2022); ritenuto che il ricorso è inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5 bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017; che, in particolare, si tratta di ricorso avverso sentenza applicativa di pena (art. 444 cod. proc. pen.), proposto per motivi (omessa applicazione art.129 cod. proc. pen.) non deducibili ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen. (inserito dall'art. 1, comma 50, della legge 103/2017 citata); ritenuto che, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr.

C. Cost. 186/2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il P eside