Italian court dismisses appeal on criminal fraud charges due to manifestly unfounded legal qualification arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassazione declared the appeal by Emanuele D'Ercole inadmissible regarding a criminal fraud conviction. The appellant argued that the lower court incorrectly qualified the offense as aggravated fraud rather than simple fraud, claiming this error should have led to a non-proceeding order due to lack of a formal complaint. The court rejected this claim, finding the lower court's reasoning logically coherent and fully supported by the evidence and established legal precedent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 2 and Art. 360, n. 3 c.p.p.: An appeal is inadmissible when the alleged violation of law or defect in reasoning is manifestly unfounded, as the lower court's identification of aggravating circumstances is demonstrated to be logically consistent and compliant with statutory norms and binding jurisprudence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ERCOLE EMANUELE, nato a Napoli il 22/08/1994 avverso la sentenza del 23/12/2022 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di D'Ercole Emanuele; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto nel delitto di truffa pluriaggravata in luogo di quella semplice e conseguente mancata emissione della sentenza di non doversi procedere per difetto di querela, è manifestamente infondato poiché dalla lettura del provvedimento impugnato la motivazione con cui la Corte territoriale, respingendo le medesime censure già oggetto di appello, ha individuato gli elementi di prova integranti le circostanze aggravanti contestate - tra le quali anche quella della cosiddetta minorata difesa (artt. 640, secondo comma, n. 2-bis, e 61, n. 5, cod. pen.) - dimostra essere esistente, connotata da lineare e coerente logicità oltreché conforme al dato normativo e alla consolidata giurisprudenza di legittimità (si vedano, in proposito, le pagine 4 e 5 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 12 settembre 2023