Cassation appeal dismissed for attempting fact reconstruction beyond appellate court's authority under Italian criminal procedure law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it sought a factual reconstruction of the criminal case that exceeded the powers of the supreme court. The appellant argued for a different evaluation of evidence regarding the defendant's criminal responsibility, but the court noted that such fact-finding is exclusively reserved for the trial judge. Consequently, the appeal was rejected as it attempted to re-evaluate facts already decided by the appellate court without legal basis.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements or reconstruct facts; such assessment is exclusively the prerogative of the court of first instance and appellate courts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIRANDOLI OBERTO ALESSANDRO, nato a Reggio Calabria il 04/08/1984 avverso la sentenza del 16/11/2022 della Corte d'appello di Reggio Calabria dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Mirandoli Oberto Alessandro e la memoria depositata dall'Avv. Lorenzo Gatto, difensore dello stesso imputato; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per i reati contestati, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, rispondendo alle medesime doglianze già dedotte in appello, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, le pagine 11-15 della sentenza impugnata); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:
Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 12 settembre 20