Italian court dismisses appeal as inadmissible due to failure to address specific court reasoning on evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Khardani Ridha inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued a defect in the lower court's reasoning regarding the proof of the underlying crime, but the court found his argument specific only to the general existence of the crime rather than the specific logical evidence presented. Consequently, the court ruled the appeal as non-specific and therefore inadmissible under established jurisprudence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the appellant fails to specifically address the reasoning of the lower court on the evidence of the underlying crime, rendering the grounds for appeal non-specific.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KHARDANI RIDHA, nato in Tunisia il 08/01/1972 avverso la sentenza del 21/06/2022 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Khardani Ridha; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio della motivazione in ordine alla prova del delitto presupposto, è inammissibile, atteso che, a fronte della motivazione del Tribunale di Bologna che aveva affermato la sussistenza del delitto presupposto attraverso prove logiche - segnatamente: «la grande quantità di beni, molti dei quali tra l'altro muniti di codici identificativi e, quindi riconducibili, a persone estranee agli imputati, che fa fondatamente ritenere che trattasi di beni compendio di furti e, comunque, di attività delittuose», a fronte anche del fatto che gli imputati «non dispone[vano] di attività lavorative che potessero loro permettere il legittimo acquisto di beni in tali quantità e di così consistente valore» -, come è consentito anche secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione (Sez. 2, n. 29685 del 05/07/2011, Tartari, Rv. 251028-01), l'imputato, con il proprio motivo di appello, aveva omesso di confrontarsi con tale motivazione, sicché lo stesso motivo risultava aspecifico e avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 12 settembre 20