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Ordinanza — n. 44434/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation dismisses appeals regarding fraud prosecution timeliness based on transitional rules for the 2022 fraud law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44434/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Montagnola Vita and Cantore Leonardo inadmissible, ruling that the complaint was timely filed. Although the new fraud law requires a victim's complaint, its transitional provisions apply to crimes committed before its enactment, resetting the filing deadline to the law's entry into force. The court found the victim had already expressed her punitive will by becoming a civil party before this date, satisfying the procedural requirement.

Regesto Legislator

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Art. 640 cod. pen.; Art. 2, comma 1, lett. o), d.lgs. n. 150/2022; Art. 85, d.lgs. n. 150/2022; Art. 4, cod. pen.: For aggravated fraud committed before the entry into force of the 2022 law, the complaint deadline runs from that date if the victim had prior knowledge, rendering prior procedural deficits irrelevant.

Parole chiave

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fraud prosecution timeliness transitional provisions victim's complaint requirement civil party status procedural admissibility truffa aggravata estensione della procedura vizi procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 640 cod. pen.
Art. 2, comma 1, lett. o), del d.lgs. n. 150 del 2022
è vero che l'art. 2, comma 1, lett. o), del d.lgs. n. 150 del 2022 ha reso il reato di truffa aggravato dalla predetta circostanza punibile, invec:e, a querela della persona offesa e che, ai sensi del quarto comma dell'art.
Art. 4, cod. pen.
Art. 85, del d.lgs. n. 150 del 2022
art. 640 cod. pen
art. 2 cod. pen
150 del 2022 ha reso il reato di truffa aggravato dalla predetta circostanza punibile, invec:e, a querela della persona offesa e che, ai sensi del quarto comma dell'art. 2 cod. pen., tale disposizione si applica retroattivamente; tuttavia, per le truffe commesse prima dell'entrata in vigore del d.lgs.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 16760 del 19/01/2023, Zilli
Sez. 2, n. 16760 del 19/01/2023, Zilli, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MONTAGNOLA VITA, nata a Ginosa il 09/01/1951 CANTORE LEONARDO, nato a Ginosa il 11/06/1946 avverso la sentenza del 12/04/2022 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Montagnola Vita e Cantore Leonardo; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, cori il quale si censura il vizio della motivazione in ordine alla sussistenza della condizione di procedibilità, in quanto la querela sarebbe stata tardivamente proposta dalla persona offesa, è manifestamente infondato poiché prospetta argomenti, già dedotti in appello, che si pongono in contrasto con il dato normativo poiché, come è stato rilevato dalla Corte territoriale a pagina 3 della sentenza impugnata, a mente dell'ultimo comma dell'art. 640 cod. pen., quando ricorreva l'aggravante di cui all'art. 61, n. 7), cod. pen. - come nella specie - il reato era procedibile d'ufficio;

è vero che l'art. 2, comma 1, lett. o), del d.lgs. n. 150 del 2022 ha reso il reato di truffa aggravato dalla predetta circostanza punibile, invec:e, a querela della persona offesa e che, ai sensi del quarto comma dell'art. 2 cod. pen., tale disposizione si applica retroattivamente; tuttavia, per le truffe commesse prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 (30 dicembre 2022), lo stesso decreto ha previsto, all'art. 85, una disciplina transitoria secondo la quale, per le stesse truffe, il termine per la presentazione della querela decorre dalla menzionata data di entrata in vigore del decreto legislativo, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato, sicché, in tale ipotesi - che ricorre anche nel caso in esame - è con riferimento al momento dell'entrata in vigore della nuova legislazione che vanno svolte le valutazioni in ordine alla sussistenza e alla ritualità della condizione di procedibilità della querela, senza che possano rilevare eventuali "deficit" legati a momenti processuali in cui la stessa condizione non era richiesta, con la conseguenza che, avendo riguardo, per le ragioni che si sono dette, al momento dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, è sufficiente rilevare come la persona offesa Marisa Vescovo avesse già espresso la propria volontà punitiva costituendosi parte civile (in senso analogo:

Sez. 2, n. 16760 del 19/01/2023, Zilli, Rv. 284526-01); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 12