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Ordinanza — n. 44433/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specificity in legal grounds under Article 591 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44433/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Hammami Seifeddine inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued for a violation of law regarding the assessment of evidence, but the court found his arguments lacked specificity by merely repeating facts already rejected by the lower court. Consequently, the appeal was rejected because it failed to provide new legal reasoning distinct from the issues previously decided.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds lack specificity and merely reproduce facts already decided by the court of appeal without offering new legal arguments.

Parole chiave

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lack of specificity inadmissible appeal Criminal Procedure Code repetition of facts Court of Cassazione motivi di revisione allegazioni insufficientemente motivate motivazione del mutamento giurisprudenza

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
3 della sentenza impugnata); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAMMAMI SEIFEDDINE, nato in Algeria il 09/12/1993 avverso la sentenza del 07/10/2022 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Hammami Seifeddine; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione alla valutazione delle risultanze istruttorie poste a base dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è privo di specificità poiché è fondato su argomenti che ripropongono le stesse questioni in punto di fatto già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame (si veda, in particolare, la pag. 3 della sentenza impugnata); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 12 settembre 2023.