Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to raise generic mitigating circumstances at second instance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal by Alessandro Dà Alessandro inadmissible, ordering him to pay court costs and fines. The appellant argued for generic mitigating circumstances and challenged the sentencing discretion, but the court found these issues were not raised during the appeal phase. Consequently, the court ruled that introducing such arguments for the first time violates procedural rules designed to ensure the appellate court has full knowledge of all contested points.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 132 e 133 cod. pen.; Issues not raised in the appeal phase are inadmissible in the cassation stage to prevent the appellate court from being deprived of the opportunity to examine them.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DA í ALESSANDRO, nato a Castel San Pietro Terme il 03/03/1993 avverso la sentenza del 25/01/2023 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Daì Alessandro; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto non risulta essere stato previamente dedotto come motivo di appello con evidente interruzione della catena devolutiva poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi sistematicamente non consentita (non soltanto per le violazioni di legge, per le quali cfr. espressamente art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) la proponibilità per la prima volta in sede di legittimità di questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello; th'e.pzp.4 considerato che il secondo motivo di~-9 con cui si censura la violazione di legge e il difetto della motivazione in relazione alla delerminazione del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato poiché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di questa Corte, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare, la pag. 5 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 12 sett