Italian Court dismisses appeal claiming lack of reasoning on mitigating circumstances balancing in criminal sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Husic Gazda inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the appellate court failed to properly balance generic mitigating circumstances against aggravating factors in the criminal sentence. The court rejected this, ruling that such balancing is a discretionary merit judgment immune from appellate review unless arbitrary or illogical.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363, c. 1, n. 5 c.p.p.; Art. 364, c.p.p.: Appeals based on alleged lack of reasoning regarding the discretionary balance between mitigating and aggravating circumstances are inadmissible as they fall outside the scope of appellate review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HUSIC GAZDA, nato a Giugliano in Campania il 01/02/2002 avverso la sentenza del 28/02/2023 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Husic Gazda; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio della motivazione in ordine alla mancata applicazione delle concesse circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle contestate aggravanti, è costituito da mere doglianze in punto di fatto e, comunque, è manifestamente infondato poiché il giudizio di bilanciamento fra opposte circostanze implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (si veda, in particolare, in proposito, la pag. 3 della sentenza impugnata), tale dovendo ritenersi anche quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.
U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 12 settembre 2023