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Ordinanza — n. 44430/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded grounds regarding sentencing and recidivism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44430/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal by Abbruzzese Antonio inadmissible, ordering him to pay court costs and fines. The court found all three grounds challenging the lower court's decision on particular lightness of the offense, recidivism, and mitigating circumstances to be manifestly unfounded. Consequently, the appellate court's reasoning was upheld as logically coherent and compliant with established legal principles.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The appeal is inadmissible when the lower court's reasoning on sentencing factors is logically coherent and conforms to established case law regarding the assessment of recidivism and mitigating circumstances.

Parole chiave

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inadmissible appeal particular lightness offense recidivism assessment mitigating circumstances manifestly unfounded grounds punibilità attenuazione libera della pena gravità della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
6, punto 3.2., della sentenza impugnata, ha fatto corretta applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui il giudice è tenuto a esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod.
art. 131-bis cod. pen
art. 133 cod. pen
6, punto 3.2., della sentenza impugnata, ha fatto corretta applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui il giudice è tenuto a esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABBRUZZESE ANTONIO, nato a Torre Annunziata il 02/08/1984 avverso la sentenza del 13/01/2023 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Abbruzzese Antonio; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato poiché dalla lettura del provvedimento impugnato la motivazione con cui la Corte territoriale ha negato la sussistenza del presupposto della particolare tenuità della condotta ai fini dell'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. dimostra essere esistente, connotata da lineare e coerente logicità e conforme al dato normativo (si veda, in proposito, la pag. 6, punto 3.1., della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, la mancata esclusione della recidiva contestata, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale, alla pag. 6, punto 3.2., della sentenza impugnata, ha fatto corretta applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui il giudice è tenuto a esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne!, verificando se e in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore crirninogeno per la commissione del reato sub iudice; ritenuto che il terzo motivo di ricorso, relativo sempre a violazione di legge e vizio della motivazione, nella parte in cui si lamenta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, è manifestamente infondato poiché dalla lettura del provvedimento impugnato la motivazione sul diniego dell'invocata attenuante dimostra essere esistente, connotata da lineare e coerente logicità e conforme al consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità richiamato (si veda, in proposito, la pag. 6, punto 3.3. della sentenza impugnata); considerato che lo stesso terzo motivo di ricorso, nella parte! in cui si lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e si contesta la determinazione della misura della pena, è manifestamente infondato in quanto la motivazione sul trattamento sanzionatorio è esente da vizi logici e giuridici (si veda la pag. 6, punto 3.3., della sentenza impugnata) e conforme al principio consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti o all'assenza di elementi positivi, come avvenuto nella specie, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,