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Ordinanza — n. 44429/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44429/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44429/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIUSTOLISI ANTONIO, nato a Catania il 04/12/1979 avverso la sentenza del 04/07/2022 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. Letto il ricorso di Giustolisi Antonio; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione di legge e la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 707 cod. peri., sostenendo un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito in sede di legittimità stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre:

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 44429/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Letto il ricorso di Giustolisi Antonio; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione di legge e la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 707 cod. peri., sostenendo un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito in sede di legittimità stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre:

Parole chiave

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motivi di cassazione inutilizzabilità delle prove illecite bene sequestrato distrazione di valori patrimoniali atti impugnabili ricettazione

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIUSTOLISI ANTONIO, nato a Catania il 04/12/1979 avverso la sentenza del 04/07/2022 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Giustolisi Antonio; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione di legge e la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 707 cod. peri., sostenendo un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito in sede di legittimità stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre:

Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità dell'imputato e della sussistenza del reato (si veda, in particolare, la pag. 1 della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato poiché dalla lettura del provvedimento impugnato la motivazione con cui la Corte nega la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. dimostra essere esistente, connotata da lineare e coerente logicità e conforme al dato normativa (si veda, in proposito, la pag. 2 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 12 sett