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Ordinanza — n. 44428/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming legal qualification error and sentencing discretion violation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44428/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Simona Catrini inadmissible, rejecting arguments regarding the legal qualification of the crime and the sentencing rationale. The court found the first ground lacked specificity as it merely repeated issues already dismissed by the lower court, while the second ground was deemed manifestly unfounded because sentencing discretion falls within the trial judge's authority under established jurisprudence. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the State.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) and n. 2, lett. a) c.p.p.; The appeal is inadmissible when the grounds lack specificity by repeating previously dismissed issues, or when they challenge the sentencing discretion which is exercised within the statutory limits of the trial judge's authority.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility legal qualification error sentencing discretion procedural specificity Cassazione ordinanza commisurazione della pena per rapina infrazione privilegiata tentata rapina

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATRINI SIMONA, nata a Milano il 29/05/1979 avverso la sentenza del 15/02/2023 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Catrini Simona; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto nel delitto di rapina propria consumata in luogo di quella tentata, è privo di specificità poiché è fondato su argomenti che ripropongono le stesse questioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame con corretti argomenti giuridici (si vedano, in proposito, le pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio irrogato, è manifestamente infondato poiché, secondo l'indirizzo c:onsolidato della giurisprudenza di legittimità, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen.; che quando la pena, come nella specie, è inferiore alla media edittale, il giudice, per assolvere al proprio obbligo di motivazione, è sufficiente che utilizzi espressioni del tipo:

«pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media edittale (si veda, in particolare, la pag. 5 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 12 settembre