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Ordinanza — n. 44427/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding minor's defense aggravating circumstance blocking leniency exclusion. Appeal rejected due to valid lower court reasoning on aggravated circumstances. Court rules appeal inadmissible citing established case law on victim vulnerability. Outcome: appeal dismissed with costs awarded to state.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44427/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Antonio Riganati's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Riganati argued the lower court erred by failing to exclude the aggravating circumstance of the victim's minor defense, which would have triggered the exclusion of punishability for minor offenses. The court rejected this claim, affirming that when an offender exploits a victim's vulnerable condition, the exclusion of punishability does not apply, as established by prior binding precedents.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 61, para. 1, no. 5 cod. pen.: The exclusion of punishability for particular minor offenses is inapplicable when the offender exploits the victim's vulnerable condition, including temporal and spatial circumstances, thereby negating the requirement of minor offense exclusivity.

Parole chiave

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exclusion of punishability minor offense victim vulnerability aggravating circumstance Cassation inadmissibility exploiting vulnerability particular minor offense circostanze aggravanti o attenuanti

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
3 e 4 della sentenza impugnata); che la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis cod.
Art. 61, para. 1, no. 5 cod. pen.
pen., non è applicabile nel caso in cui l'agente abbia approfittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, da riferire non solo alle particolari condizioni della persona, ma anche alle circostanze "di tempo" e "di luogo", contemplate dall'art. 61, primo comma, n.
art. 131-bis cod. pen
3 e 4 della sentenza impugnata); che la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 43706 del 29/09/2016, Pastafiglia
Sez. 2, n. 9113 del 17/02/2021, Frappampina
(Sez. 2, n. 9113 del 17/02/2021, Frappampina, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIGANATI ANTONIO, nato a Scilla il 25/09/1999 avverso la sentenza del 10/02/2023 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Riganati Antonio; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione all'omessa esclusione della circostanza aggravante della minorata difesa e, conseguentemente, alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale con corretti argomenti giuridici e in conformità al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 43706 del 29/09/2016, Pastafiglia, Rv. 268450) ha ritenuto sussistente l'aggravante contestata (si vedano, in proposito, le pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata); che la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis cod. pen., non è applicabile nel caso in cui l'agente abbia approfittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, da riferire non solo alle particolari condizioni della persona, ma anche alle circostanze "di tempo" e "di luogo", contemplate dall'art. 61, primo comma, n. 5), cod. pen. (Sez. 2, n. 9113 del 17/02/2021, Frappampina, Rv. 280663); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 12 settembre 2