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Ordinanza — n. 44426/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as third ground is inadmissible regarding non-appealable provisional compensation decisions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44426/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Musarra Francesco inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the Appellate Court's denial of state of necessity and the particular leniency of the offense, but the Court found the first two grounds manifestly unfounded based on existing case law. The third ground, contesting the Appellate Court's decision on provisional compensation, was rejected because such discretionary rulings are not subject to cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 54, Art. 131-bis cod. pen.; The Court of Cassation cannot review the discretionary decision on the grant and quantification of a provisional compensation, as such rulings are not subject to cassation appeal.

Parole chiave

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provisional compensation cassation inadmissibility state of necessity particular leniency discretionary ruling fabbisogno abitativo crisi degli alloggi obbligo di alloggio

Disposizioni normative citate

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Art. 54 cod. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
278520), non integra la scriminante dello stato di necessità; considerato che il secondo motivo, con cui si lamenta la violazione dell'art. 131-bis cod.
art. 131-bis cod. pen
278520), non integra la scriminante dello stato di necessità; considerato che il secondo motivo, con cui si lamenta la violazione dell'art. 131-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 10694 del 30/10/2019, Tortorici
Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio
Sez. 2, n. 43886 del 26/04/2019, Saracino
Sez. 2, n. 43886 del 26/04/2019, Saracino, Rv.
Sez. 3, n. 18663 del 27/01/2015, D.G.
Sez. 2, n. 49016 del 06/11/2014, Patricola
263486-01; Sez. 2, n. 49016 del 06/11/2014, Patricola, Rv.
Sez. 6, n. 50746 del 14/10/2014, P.C.
261054-01; Sez. 6, n. 50746 del 14/10/2014, P.C., Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUSARRA FRANCESCO, nato a Paternò il 01/09/1973 avverso la sentenza del 14/02/2023 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Musarra Francesco; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione dell'art.54 cod. pen., è manifestamente infondato, atteso che la Corte d'appello di Milano ha adeguatamente motivato come, nella specie, non si potesse ritenere la sussistenza di un pericolo attuale di un danno grave alla persona, ma solo l'intento dell'imputato di sopperire alla necessità di reperire un alloggio al fine di risolvere in via definitiva la propria esigenza abitativa, il che, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione (Sez. 2, n. 10694 del 30/10/2019, dep. 2020, Tortorici, Rv. 278520), non integra la scriminante dello stato di necessità; considerato che il secondo motivo, con cui si lamenta la violazione dell'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato poiché dalla lettura del provvedimento impugnato la motivazione con cui la Corte territoriale ha negato la sussistenza del presupposto della particolare tenuità della condotta ai fini dell'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. dimostra essere esistente, connotata da lineare e coerente logicità e conforme al dato normativo (si veda, in proposito, il punto 4.3 della sentenza impugnata); ritenuto che il terzo motivo è inammissibile in quanto ha a oggetto una statuizione della sentenza di appello non impugnabile per cassazione, avendo la Corte di cassazione numerose volte chiarito che non è impugnabile con il ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, atteso che si tratta di una decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata a essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773-01; nello stesso senso:

Sez. 2, n. 43886 del 26/04/2019, Saracino, Rv. 277711; Sez. 3, n. 18663 del 27/0:1/2015, D.G., Rv. 263486-01; Sez. 2, n. 49016 del 06/11/2014, Patricola, Rv. 261054-01; Sez. 6, n. 50746 del 14/10/2014, P.C., Rv. 261536-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 12 s