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Ordinanza — n. 44425/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on robbery conviction, upholding violence definition and lack of value argument.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44425/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by El Morso against the Milan Court of Appeal inadmissible. The appellant argued for a change in the legal qualification of the crime from robbery to snatching and challenged the lack of value of the stolen item. The court rejected these claims as inconsistent with established case law regarding the broad definition of violence in robbery and the assessment of property value.

Regesto Legislator

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Art. 604 c.p.; Art. 605 c.p.: The definition of violence in robbery encompasses any act causing physical or psychological coercion, and the absence of value in the stolen goods does not negate the criminal nature of the conduct.

Parole chiave

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Robbery Qualification Violence Definition Psychological Coercion Value of Property Appeal Inadmissibility rapina scippo furto di lieve entità

Disposizioni normative citate

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Art. 604 c.p.
Art. 605 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 23888 del 06/07/2020, Checcarini
Sez. 2, n. 8763 del 03/12/2009, Marchese
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL MORSO CtSVAMA, nato in Marocco il 12/05/2000 avverso la sentenza del 22/11/2022 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di El Morso dtsgama; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto nel delitto di rapin, in luogo di quello di furto con strappo, è manifestamente infondato in quanto prospetta argomenti in palese contrasto con il dato normativo e con il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, a mente dei quali integra il requisito della violenza - prevista dal delitto di rapina - non soltanto l'esplicazione di energia fisica, in senso costrittivo, direttamente sulla persona del soggetto passivo, ma anche qualsiasi atto o fatto posto in essere dall'agente che si risolva comunque in una coartazione della libertà fisica, o anche solo psichica, del medesimo, conseguentemente indotto, contro la sua volontà, a fare, tollerare od omettere qualche cosa (Sez. 2, n. 23888 del 06/07/2020, Checcarini, Rv. 279587), come è avvenuto nella specie (si veda, in particolare, la pag. 3 della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di legge e il difetto della motivazione in relazione alla ritenuta assenza di offensività della condotta per mancanza di valore della res sottratta, è fondato su doglianze già ampiamente vagliate e disattese dalla Corte territoriale ed è manifestamente infondato alla luce dell'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, adeguatamente applicato dai giudici di merito (Sez. 2, n. 8763 del 03/12/2009, dep. 2010, Marchese, Rv. 246452); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 12 settem