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Ordinanza — n. 44424/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming sentencing discretion violation and denial of minor property damage mitigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44424/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Salah Jed's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court erred in sentencing discretion and failed to recognize mitigation for minor property damage. The court rejected these claims, stating that sentencing falls within the trial judge's discretion under Articles 132 and 133 of the Penal Code and that the denial of mitigation was logically consistent with the granted mitigation under Article 648.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133, 648 cod. pen.; The trial judge's discretion in sentencing and the assessment of mitigating circumstances is not subject to appellate review unless the reasoning is manifestly flawed or contradictory.

Parole chiave

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sentencing discretion mitigating circumstances property damage appeal inadmissibility Penal Code provisions aggravamento della pena recidiva nell'infrazione proporzionalità della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 648, comma 4 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALAH JED, nato in Tunisia il 26/04/1990 avverso la sentenza del 21/10/2022 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Salah Jed; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale genericamente si deduce il vizio della motivazione in relazione alla determinazione della pena, è manifestamente infondato in quanto, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare, la pag. 1 della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, è altresì manifestamente infondato poiché dalla lettura del provvedimento impugnato la motivazione sul diniego dell'invocata attenuante dimostra essere esistente, connotata da lineare e coerente logicità e conforme al consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità richiamato, sulla compatibilità della predetta attenuante con quella, già concessa„ di cui all'art. 648, secondo (ora quarto) comma, cod. pen. (si veda, in proposito, la pag. 2 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 12 settemb