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Ordinanza — n. 44423/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of oral discussion request and flawed evidence re-evaluation claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44423/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Bini Franco inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court failed to schedule a hearing despite the defense's objection to remote proceedings and omitted a page from the judgment. The court rejected these claims, noting that no request for oral discussion was made and that the appellate court's reasoning on the subjective element of the crime was logical and free from contradictions.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: In appeal proceedings without a request for oral discussion, a lawyer's objection to remote hearings does not mandate a postponement, and the supreme court cannot re-evaluate the probative value of facts.

Parole chiave

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inadmissible appeal remote hearing objection oral discussion request subjective element crime probative value re-evaluation canone radiotelevisivo procedure di ricorso recupero dei costi

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 366 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 42081 del 28/09/2021, Fiorentino
Sez. 4, n. 42081 del 28/09/2021, Fiorentino, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BINI FRANCO, nato a Viareggio il 16/09/1966 avverso la sentenza del 28/06/2022 della Corte d'appello di Firenze dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Bini Franco; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la nullità della sentenza per non avere la Corte d'appello di Firenze rinviato l'udienza camerale nonostante la comunicata adesione del difensore all'astensione dalle udienze proclamata dalle Camere penali italiane, è manifestamente infondato atteso che la Corte d'appello ha fatto corretta applicazione del principio, più volte ribadito dalla Corte di cassazione, secondo cui, nel procedimento di appello, nel vigore della disciplina emergenziale pandemica che prevede la trattazione in udienza camerale non partecipata, in mancanza di richiesta di discussione orale - come nella specie - l'adesione del difensore all'astensione dalle udienze proclamata dai competenti organismi di categoria non implica l'obbligo per il giudicante di rinviare il procedimento al fine di garantire il diritto di difesa (tra le tantissime:

Sez. 4, n. 42081 del 28/09/2021, Fiorentino, Rv. 282067); ritenuto che il secondo motivo! è manifestamente infondato là dove contesta la mancanza della pag. 4 della sentenza impugnata, atteso che tale sentenza, che consta di sei pagine, è completa di tutte le stesse, compresa la pag. 4; non è consentito là dove lamenta la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di ricettazione, atteso che la Corte d'appello di Firenze ha argomentato (si veda la pag. 5 della sentenza impugnata), con una motivazione priva cli contraddizioni e di manifeste illogicità, che gli specifici elementi del fatto deponessero nel senso di rendere palese che l'imputato si fosse quanto meno rappresentato la concreta possibilità della provenienza delittuosa del televisore - e avesse quindi quanto meno consapevolmente accettato il rischio di commettere una ricettazione - mentre le censure avanzate dal ricorrente appaiono inammissibilmente dirette a ottenere da questa Corte una rivalutazione della valenza probatoria dei menzionati elementi del fatto, ciò che, appunto, non è ammissibile in questa sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 1