Cassation court dismisses appeal as sentencing discretion under Art. 69 and 132-133 Penal Code is respected.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared Ernesto Barile's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Barile argued that generic mitigating circumstances should outweigh the contested recidivism, claiming excessive punishment. The court rejected this, noting that the lower court's implicit reasoning on recidivism was logical and that sentencing falls within judicial discretion under the Penal Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 69, comma 4, cod. pen.; Artt. 132 e 133 cod. pen.: The court holds that the balancing of generic mitigating circumstances against recidivism is subject to judicial discretion, provided the reasoning is logical and grounded in the relevant statutory provisions.
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARILE ERNESTO, nato a Frosinone il 19/04/1981 avverso la sentenza del 13/03/2023 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Barile Ernesto; considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione ai fini sanzionatori della recidiva contestata, al relativo bilanciamento in termini di equivalenza rispetto alle già concesse circostanze attenuanti generiche nonché all'eccessività della pena irrogata, sono manifestamente infondati in quanto da un lato la prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alla 1 -ecidiva reiterata incontra un divieto espresso nell'art. 69, quarto comma, cod. pen., dall'altro la Corte territoriale, respingendo la doglianza che era stata solo genericamente formulata nell'atto di appello, ha comunque fornito - seppur implicitamente - una motivazione logica e adeguata all'applicazione della recidiva contestata (si veda, in proposito, la pag. 2 della sentenza impugnata); ritenuto che, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di questa Corte, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto a pagina 2 attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 12 settemb