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Ordinanza — n. 44421/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specificity and manifestly unfounded arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44421/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Rada Leonardo Iulian inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for a reclassification of the crime from attempted to improper robbery and challenged the exclusion of recidivism, but the court found these arguments lacked specificity and were manifestly unfounded. Consequently, the lower court's application of legal principles regarding recidivism and factual qualification was upheld without further review.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 133 cod. pen.: An appeal is inadmissible if it lacks specific grounds by repeating issues already decided or if the arguments are manifestly unfounded, as the lower court correctly applied established principles regarding recidivism and factual qualification.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity manifestly unfounded recidivism exclusion attempted robbery improper robbery court costs rapina

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 133 cod. pen.
art. 133 cod. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RADA LEONARDO IULIAN, nato in Romania il 25/11/1978 avverso la sentenza del 09/12/2021 della Corte d'appello di Firenze dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Rada Leonardo Iulian; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto nel delitto di rapina impropria consumata in luogo di quella tentata, è privo di specificità poiché è fondato su argomenti che ripropongono le stesse questioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame con corretti argomenti giuridici (si vedano, in proposito, le pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge e il difetto della motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva contestata, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui il giudice nella sua valutazione è tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto, che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice (si veda, in particolare, la pag. 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 12 settembre