Italian Court dismisses appeal as manifestly unfounded due to adequate reasoning on generic mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassazione declared the appeal by Melkadze Otar inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to apply generic mitigating circumstances, but the Court found the reasoning manifestly unfounded. The decision rests on the established principle that a trial judge need not consider every favorable element, only those deemed decisive or relevant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 370 c.p.p.: An appeal claiming a defect in reasoning regarding the non-application of generic mitigating circumstances is inadmissible if the lower court's decision is free from obvious illogicality and conforms to the principle that it suffices to reference decisive elements and the absence of positive factors.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELKADZE OTAR, nato in Georgia il 27/08/1989 avverso la sentenza del 14/02/2023 della Corte d'appello di Firenze dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Melkadze Otar; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio della motivazione in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato a fronte di una motivazione esente da evidenti illogicità e conforme al consolidato principio affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti nonché all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si vedano le pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 12 settembre 2023