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Ordinanza — n. 44419/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on recidivism and minor damage mitigation grounds citing established case law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44419/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Vincenzo Bacci's appeal inadmissible regarding both the denial of minor property damage mitigation and the alleged failure to exclude recidivism. The appellant argued for leniency based on special financial loss and the exclusion of prior convictions, but the lower court correctly applied statutory criteria for recidivism analysis. The Supreme Court rejected these arguments as they merely repeated issues already dismissed by the appellate judge, adhering to consistent jurisprudence.

Regesto Legislator

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Art. 648, comma 4, cod. pen.; Art. 62, n. 4, cod. pen.; Art. 133, cod. pen.: The appeal is inadmissible when the appellant merely reiterates arguments already rejected by the appellate court regarding the application of statutory mitigation for minor damage and the concrete assessment of recidivism under established case law.

Parole chiave

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recidivism assessment minor property damage mitigating circumstances appeal inadmissibility consolidated jurisprudence circostanze attenuanti obbligo di ridurre il danno accertamento dell'ammontare del danno

Disposizioni normative citate

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Art. 648, comma 4, cod. pen.
Art. 62, n. 4, cod. pen.
pen., e quella di cui all'art. 62, n.
Art. 133, cod. pen.
art. 133 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BACCI VINCENZO, nato a Sesto Calende il 04/09/1967 avverso la sentenza del 04/10/2022 della Corte d'appello di Firenze dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Bacci Vincenzo; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio della motivazione in ordine al diniego della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, è fondato su argomenti che ripropongono le stesse questioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, puntualmente richiamato, in materia di concorso fra la riconosciuta attenuante di cui all'art. 648, quarto comma, cod. pen., e quella di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen. (si veda, in proposito, la pag. 3 della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata esclusione della recidiva contestata, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale, a pagina 3 della sentenza impugnata, ha fatto corretta applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui il giudice è tenuto a esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 12 settembre