Italian court dismisses appeal as lower court correctly applied recidivism principles under Article 133 Criminal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassazione declared the appeal by Riccardo Corvi inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the Court of Appeal failed to exclude contested recidivism, but the court found this claim manifestly unfounded. The appellate court had correctly applied Article 133 of the Criminal Code to assess the relationship between the current offense and prior convictions regarding persistent criminal inclination.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; The lower court's evaluation of recidivism is valid if it concretely examines the link between the current offense and prior convictions to determine persistent criminal inclination.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORVI RICCARDO, nato a Castiglion Fiorentino il 04/11/1989 avverso la sentenza del 09/09/2022 della Corte d'appello di Firenze dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Corvi Riccardo; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduc:e la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva contestata, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui il giudice nella sua valutazione è tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto, che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice; esame che è stato adeguatamente compiuto dalla Corte d'appello di Firenze (si veda, in particolare, la pag. 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. t
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 12 settembre 2023.