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Ordinanza — n. 44417/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals claiming sentencing discretion violation as facts were properly argued.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44417/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals filed by Servedio Rocco and Servedio Domenico inadmissible. The appellants argued that the lower court's sentencing determination violated legal principles regarding aggravating and mitigating circumstances. The court rejected this claim, ruling that the sentencing discretion falls within the trial judge's authority provided they adequately reference relevant facts, which was satisfied in this instance.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 cod. pen.: The court of first instance enjoys discretion in sentencing based on statutory principles; appeals claiming a lack of motivation regarding the penalty determination are inadmissible if the judge has adequately referenced the decisive elements.

Parole chiave

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sentencing discretion penal code provisions inadmissible appeals aggravating circumstances mitigating circumstances judicial motivation Cassazione ordinanza modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SERVEDIO ROCCO, nato a Bari il 18/02/1991 SERVEDIO DOMENICO, nato a Bari il 10/03/1980 avverso la sentenza del 04/10/2022 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi, di identico contenuto, presentati nell'interesse di Servedio Rocco e di Servedio Domenico; ritenuto che l'unico motivo dei ricorsi, con il quale genericamente si deduce il vizio della motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato poiché secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti così come per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare, la pag. 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 12 settembre 2023