Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds for sentencing review under Art. 581 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Guttà Ivan inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The sole ground of appeal regarding the evidence of criminal responsibility was deemed a merit complaint merely reiterating arguments already rejected by the appellate court. Furthermore, the complaint concerning the sentencing determination failed to meet statutory requirements because it lacked specific elements necessary for the reviewing judge to exercise its supervisory power.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. d) c.p.p.; Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the complaint regarding sentencing determination does not specify the elements on which the criticism is based, preventing the appellate judge from identifying the grounds for review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUTTÀ IVAN, nato a Catania il 22/08/1992 avverso la sentenza del 20/05/2022 della Corte d'appello di Catania dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Guttà Ivan; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla prova posta a base dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di ricettazione contestato, è fondato su doglianze di merito che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte territoriale; che è precluso alla Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre:
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità dell'imputato e della sussistenza del reato (si veda, in particolare, la pag. 5 della sentenza impugnata); considerato che la doglianza relativa alla determinazione del trattamento sanzionatorio è del tutto priva dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione sulla determinazione della pena ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 12 settem