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Ordinanza — n. 44415/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic mitigating circumstances denial was legally sound and motivated.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44415/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Carmelo Zisa's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Zisa argued that the appellate court erred by refusing generic mitigating circumstances and failing to consider all favorable elements. The court rejected this, ruling that the lower court only needs to address decisive factors, which it did by noting the absence of positive evidence.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; The appellate court's denial of generic mitigating circumstances is valid if the reasoning logically excludes relevant favorable elements without requiring an exhaustive examination of every single fact presented.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances appellate court reasoning inadmissible appeal penal sentencing logical consistency attenuazione della pena economicità del trattamento sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZISA CARMELO, nato a Vittoria il 13/10/1971 avverso la sentenza del 21/06/2022 della Corte d'appello di Catania dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Zisa Carmelo; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena, è manifestamente infondato in quanto la motivazione sul trattamento sanzionatorio è esente da vizi logici e giuridici (si veda la pag. 2 della sentenza impugnata) e conforme al principio consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti o all'assenza di elementi positivi, come avvenuto nella specie, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 12 settembre 2023