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Ordinanza — n. 44414/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on sentencing discretion, ruling detailed justification only needed for excessive penalties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44414/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Fiaschè Prospero Rosario inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for a review of the reduced sanction, but the court held that sentencing falls within the trial judge's discretion under Articles 132 and 133 of the Penal Code. Consequently, the court ruled that detailed reasoning is only mandatory when a sentence significantly exceeds the statutory average, not when it is lower.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 cod. pen.: The court's discretion in sentencing is broad, requiring detailed justification only when the imposed penalty is significantly higher than the statutory average; for lower or average sentences, general expressions of congruity suffice.

Parole chiave

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sentencing discretion penal code articles judicial motivation statutory average inadmissible appeal Italian criminal law procedural economy modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIASCHÈ PROSPERO ROSARIO, nato a Catania il 10/02/1991 avverso la sentenza del 12/05/2022 della Corte d'appello di Catania dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Fiaschè Prospero Rosario; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il difetto della motivazione in relazione alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio operata dalla Corte territoriale, è manifestamente infondato poiché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di questa Corte, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che quando la pena, come nella specie, è inferiore alla media edittale, il giudice, per assolvere al proprio obbligo di motivazione, è sufficiente che utilizzi espressioni del tipo:

«pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media edittale (si veda, in particolare, la pag. 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 12 settembre 202