Italian Court dismisses appeal against criminal appeal court decision regarding witness examination and sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Russo Giovanni inadmissible, upholding the Catania Court of Appeal's judgment. The appellant argued for a renewed trial regarding a witness and challenged the recognition of mitigating circumstances, but the court found these claims manifestly unfounded. The decision affirmed that the lower court's discretionary evaluation of incomplete investigations and its application of statutory mitigating factors were legally sound and not subject to review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 603, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 62, n. 4, cod. pen.: The Court of Cassazione holds that the renewal of trial proceedings is subject to the judge's discretionary assessment of investigative completeness and that the recognition of statutory mitigating circumstances requires a logically sound evaluation of the facts without needing to consider every element presented by the parties.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO GIOVANNI, nato ad Acireale il 30/12/1989 avverso la sentenza del 14/04/2022 della Corte d'appello di Catania dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Russo Giovanni; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge penale e processuale e vizio della motivazione con riguardo alla mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per riesaminare la persona offesa Giuseppe Patané, è manifestamente infondato, atteso che la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, prevista dall'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale svolta in primo grado e alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria, che tale accertamento è rimesso alla valutazione discrezionale del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata (Sez. 6, n. 8936 del 13/01/2015, Leoni, Rv. 262620-01;
Sez. 4, n. 18660 del 19/02/2004, Montanari, Rv. 228353-01; Sez. 4, n. 4981 del 05/12/2003, dep. 2004, Ligresti, Rv. 229666-01) e che la Corte d'appello di Catania ha correttamente motivato, anche sulla scorta dei verbali di stenotipia delle udienze di primo grado, in ordine alla superfluità di un nuovo esame del menzionato testimone Patané (si veda la pag. 4 della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo all'affermazione di responsabilità, è manifestamente infondato atteso che al riconoscimento fotografico dell'imputato effettuato dalla persona offesa anche nel corso del dibattimento (oltre che nel corso delle indagini preliminari) si deve senz'altro riconoscere valore di prova a carico dell'imputato, la cui valutazione, in quanto adeguatamente motivata dalla Corte d'appello di Catania (si veda la pag. 4 della sentenza impugnata) non può essere sindacata in questa sede di legittimità; ritenuto che il terzo motivo, con il quale si contesta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen., è manifestamente infondato, atteso che la Corte d'appello di Catania, con un apprezzamento del fatto immune da vizi logici (si vecla la pag. 5 della sentenza impugnata), ha fatto corretta applicazione dell'orientamento di questa Corte in ordine alle condizioni per il riconoscimento della predetta circostanza attenuante in relazione al delitto di rapina (Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Salamone, Rv. 265685;
Sez. 2, n. 19308 del 20/01/2010, Uccello, Rv. 247363); considerato che il quarto motivo, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena, è manifestamente infondato in quanto la motivazione sul trattamento sanzionatorio - contenuto in una misura inferiore alla media edittale - è esente da vizi logici e giuridici (si veda la pag. 5 della sentenza impugnata) ed è conforme al principio consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti o all'assenza di elementi positivi, come avvenuto nella specie, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis