Italian Court dismisses appeal as penalty grading is judicial discretion, not a separate crime.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to a lack of specificity and manifest unfoundedness. The appellant argued that the denial of a mitigating circumstance under Article 648 of the Penal Code violated the law and caused prescription, while the lower court had already addressed these generic arguments. The court ruled that penalty grading falls within the trial judge's discretion and that the mitigated hypothesis is merely a circumstance, not an independent offense, thus rejecting the claim.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 648, comma 2, cod. pen.; Art. 132, 133 cod. proc. pen.: The Court holds that the grading of penalties, including adjustments for aggravating and mitigating circumstances, constitutes the discretionary power of the trial judge, which must exercise this power in adherence to the principles set forth in the relevant procedural articles.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAFFEI ELENA, nata a Siracusa il 19/12/1977 avverso la sentenza del 21/02/2022 della Corte d'appello di Catania dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Maffei Elena; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il difetto della motivazione in relazione al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 648, secondo (attuale quarto) comma, cod. pen., e conseguentemente la declaratoria di intervenuta prescrizione del reato, nonché in relazione alla determinazione della misura della pena, è privo di specificità perché è fondato su argomenti che ripropongono genericamente le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, comunque, è manifestamente infondato poiché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di questa Corte, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. peri.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice ai fini dell'esclusione dell'invocata attenuante è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare, la pag. 3 della sentenza impugnata); che, comunque, l'ipotesi attenuata prevista dal secondo (ora quarto) comma dell'art. 648 cod. pen. non costituisce una autonoma previsione incriminatrice, ma una circostanza attenuante speciale, conseguendone che, ai fini dell'applicazione della prescrizione, deve aversi riguardo alla pena stabilita dal primo comma del predetto articolo (Sez. 2, n. 14767 del 21/03/2017, Aquaro, Rv. 269492); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 12 settem