Italian Court dismisses appeal as arguments merely repeat lower court decisions without substantive critique.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Mirabella Sebastiano inadmissible, ordering him to pay court costs and fines. The appellant argued for the imputability of a public way invasion and requested generic mitigating circumstances, but the court found his claims to be a mere repetition of arguments already rejected at the appellate level. Consequently, the court ruled that the appeal lacked specific argumentative critique and that the lower court's sentencing discretion was properly exercised.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already rejected by the court of first instance without providing specific, substantive critique of the legal reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIRABELLA SEBASTIANO, nato a Catania il 21/04/1971 avverso la sentenza del 03/05/2022 della Corte d'appello di Catania dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Mirabella Sebastiano; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di invasione arbitraria della pubblica via, è fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, dovendo le stesse considerarsi non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il difetto della motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena, è manifestamente infondato in quanto la graduazione della pena rientra nella cliscrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., come è avvenuto nella specie (si veda la pag. 2 della sentenza impugnata); che la motivazione sul diniego delle invocate attenuanti è conforme al principio consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui non è necessario che il giudice, nel motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti o all'assenza di elementi positivi, come nel caso in esame, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa deille ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 12 sette