Sentenza — n. 44407/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IONITA FLORIN IONUT, nato in Romania il 18/01/1999 avverso la sentenza del 17/11/2022 della Corte d'appello di Venezia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. Con sentenza del 17/11/2022, la Corte d'appello di Venezia confermava la sentenza del 23/03/2022 del Tribunale di Padova di condanna di Florin Ionut Ionita alla pena ritenuta di giustizia per il reato di rapina pluriaggravata e continuata in concorso. Avverso tale sentenza della Corte d'appello di Venezia ha proposto ricorso per cassazione Florin Ionut Ionita, per il tramite del proprio difensore, affidato a un unico motivo.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 44407/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Con sentenza del 17/11/2022, la Corte d'appello di Venezia confermava la sentenza del 23/03/2022 del Tribunale di Padova di condanna di Florin Ionut Ionita alla pena ritenuta di giustizia per il reato di rapina pluriaggravata e continuata in concorso. Avverso tale sentenza della Corte d'appello di Venezia ha proposto ricorso per cassazione Florin Ionut Ionita, per il tramite del proprio difensore, affidato a un unico motivo.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IONITA FLORIN IONUT, nato in Romania il 18/01/1999 avverso la sentenza del 17/11/2022 della Corte d'appello di Venezia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 17/11/2022, la Corte d'appello di Venezia confermava la sentenza del 23/03/2022 del Tribunale di Padova di condanna di Florin Ionut Ionita alla pena ritenuta di giustizia per il reato di rapina pluriaggravata e continuata in concorso. Avverso tale sentenza della Corte d'appello di Venezia ha proposto ricorso per cassazione Florin Ionut Ionita, per il tramite del proprio difensore, affidato a un unico motivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Si deve rilevare che, nelle more del procedimento, è intervenuto il decesso dell'imputato, come risulta dalla comunicazione dei Carabinieri della Stazione di Selvazzano Dentro pervenuta, a mezzo della PEC, il 13 aprile 2023. Per l'effetto, il reato contestato al medesimo si è estinto, ai sensi dell'art.150 cod. pen., con la conseguenza che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. La morte dell'imputato intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per Cassazione, infatti, impone l'annullamento senza rinvio, con l'enunciazione della relativa causale nel dispositivo, risultando esaurito il sottostante rapporto processuale, ed essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., tanto più quando non risulti dal testo del provvedimento impugnato, come nel caso di specie, l'evidenza (Sez. U, n. 30 del 25/10/2000, Poggi Longostrevi, Rv. 217245- 01).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per morte dell'imputato. Così deciso in Roma, il 12