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Ordinanza — n. 44403/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44403/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44403/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABDEDDINE YOUNESS, nato in Marocco il 03/08/1994 avverso la sentenza del 27/02/2023 della Corte d'appello di Messina dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. Letto il ricorso di Abdeddine Youness; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione nonché la mancata assunzione di una prova decisiva in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per i reati contestati, non è consentito dalla legge in sede di legittimità attesa la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre:

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 44403/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, per disattendere le medesime doglianze già oggetto di appello, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità dell'imputato, della sussistenza di entrambi i reati e della superfluità dell'invocata rinnovazione istruttoria a fronte del quadro probatorio in atti (si vedano, in proposito, le pagine 4-6); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio revisione della sentenza penale allegazioni insufficientemente motivate cognizione del ricorso per cassazione insufficienza di prove
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABDEDDINE YOUNESS, nato in Marocco il 03/08/1994 avverso la sentenza del 27/02/2023 della Corte d'appello di Messina dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Abdeddine Youness; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione nonché la mancata assunzione di una prova decisiva in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per i reati contestati, non è consentito dalla legge in sede di legittimità attesa la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre:

Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, per disattendere le medesime doglianze già oggetto di appello, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità dell'imputato, della sussistenza di entrambi i reati e della superfluità dell'invocata rinnovazione istruttoria a fronte del quadro probatorio in atti (si vedano, in proposito, le pagine 4-6); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 12 settembre