Ordinanza — n. 44401/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAHASE CHABANE, nato in Algeria il 15/02/1993 avverso la sentenza del 21/12/2022 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. Letto il ricorso di Dahase Chabane; ritenuto che il primo motivo, con il quale si censura la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità dell'imputato per il delitto di rapina impropria contestato, è fondato su doglianze che si risolvono nella reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito e, comunque, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, attesa la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata ala sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre:
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 44401/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Letto il ricorso di Dahase Chabane; ritenuto che il primo motivo, con il quale si censura la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità dell'imputato per il delitto di rapina impropria contestato, è fondato su doglianze che si risolvono nella reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito e, comunque, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, attesa la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata ala sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre:
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAHASE CHABANE, nato in Algeria il 15/02/1993 avverso la sentenza del 21/12/2022 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Dahase Chabane; ritenuto che il primo motivo, con il quale si censura la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità dell'imputato per il delitto di rapina impropria contestato, è fondato su doglianze che si risolvono nella reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito e, comunque, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, attesa la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata ala sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre:
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti logici e giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità dell'imputato e della sussistenza del reato (si veda, in particolare, la pag. 5 della sentenza impugnata); ritenuto che il secondo motivo, con il quale si denuncia la nullità della sentenza per difetto di contestazione del ritenuto delitto di rapina impropria consumata, è manifestamente infondato, atteso che, come è stato correttamente evidenziato dalla Corte d'appello di Milano (pag. 5-6 della sentenza impugnata), dalla lettura del capo d'imputazione risulta come, in esso, fosse stata chiaramente contestata la sottrazione del telefono cellulare e la successiva minaccia finalizzata ad assicurarsi il possesso dello stesso telefono e, quindi, una rapina impropria consumata e non tentata (Sez. 2, n. 11135 del 22/02/2017, Tagaswill, Rv. 269858); ritenuto che il terzo motivo, con il quale si denuncia la violazione di legge con riguardo all'esclusione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen., è manifestamente infondato in quanto, nell'escludere tale attenuante, la Corte d'appello di Milano ha fatto applicazione, con corretti argomenti sia in fatto sia giuridici (pag. 6 della sentenza impugnata), della giurisprudenza di legittimità al riguardo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data