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Ordinanza — n. 44321/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as appeal court already correctly resolved the drug trafficking offense issue.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44321/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of appeal was manifestly unfounded. The appellant argued for recognition of a specific legal provision regarding drug offenses, but the appellate court had already properly evaluated the facts, including the possession of 38 grams of cocaine within a broader context of drug dealing. The court ruled that since the lower court correctly addressed the issue, the appeal must be rejected and the appellant ordered to pay costs.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely re-proposes a question already correctly resolved by the appellate court without raising new grounds or errors.

Parole chiave

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inadmissible appeal drug trafficking offense manifestly unfounded re-proposing issue appellate court review traffico aggravato di stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti sostanze soggette a restrizione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAJEM MILOUD nato il 01/01/1968 avverso la sentenza del 21/12/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Miloud Najem avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, volto ad ottenere il riconoscimento dell'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è manifestamente infondato, in quanto ripropone una questione correttamente risolta dal giudice di appello; rilevato, in particolare, che la Corte di appello, pur avendo ritenuto la sussistenza del fatto lieve con riguardo ad altri episodi, ha escluso tale fattispecie in merito alla detenzione di 38 gr. di cocaina, valorizzando il contesto complessivo e tenendo conto delle condotte - relative ad altre tipologie di stupefacenti per le quali è intervenuta la prescrizione - comunque idonee a dimostrare lo svolgimento di un'attività di spaccio dotata di non marginale offensività; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna dellp ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il President