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Ordinanza — n. 44317/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44317/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44317/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAZZONE FRANCO MICHELE nato a MILANO il 24/03/1965 avverso la sentenza del 06/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato av so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Franco Michele Mazzone avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il ricorso riproduce le censure già sollevate in sede di appello, senza confrontarsi con le argomentazioni - immuni da censure - recepite nella sentenza impugnata, sia in relazione alla sussistenza del reato (essendo stata7 accertato il reiterato allontanamento dall'abitazione ove l'imputato era ristretto) sia in ordine al trattamento sanzionatorío (l'assoluto dispregio mostrato dal ricorrente in relazione al rispetto degli obblighi imposti con la detenzione domiciliare è stato ritenut4, incompatibile con l'attenuazione della pena); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna dell ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 44317/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAZZONE FRANCO MICHELE nato a MILANO il 24/03/1965 avverso la sentenza del 06/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato av so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Franco Michele Mazzone avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il ricorso riproduce le censure già sollevate in sede di appello, senza confrontarsi con le argomentazioni - immuni da censure - recepite nella sentenza impugnata, sia in relazione alla sussistenza del reato (essendo stata7 accertato il reiterato allontanamento dall'abitazione ove l'imputato era ristretto) sia in ordine al trattamento sanzionatorío (l'assoluto dispregio mostrato dal ricorrente in relazione al rispetto degli obblighi imposti con la detenzione domiciliare è stato ritenut4, incompatibile con l'attenuazione della pena); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna dell ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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aiuto all'evasione di detenuti esenzione dalla pena inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento ripetute violazioni del diritto degli stranieri evasione all'obbligo di contribuzione allontanamento dall'asilo
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAZZONE FRANCO MICHELE nato a MILANO il 24/03/1965 avverso la sentenza del 06/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato av so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Franco Michele Mazzone avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il ricorso riproduce le censure già sollevate in sede di appello, senza confrontarsi con le argomentazioni - immuni da censure - recepite nella sentenza impugnata, sia in relazione alla sussistenza del reato (essendo stata7 accertato il reiterato allontanamento dall'abitazione ove l'imputato era ristretto) sia in ordine al trattamento sanzionatorío (l'assoluto dispregio mostrato dal ricorrente in relazione al rispetto degli obblighi imposti con la detenzione domiciliare è stato ritenut4, incompatibile con l'attenuazione della pena); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna dell ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna 'la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente