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Ordinanza — n. 44316/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for repeating unexamined arguments regarding resistance and flight.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44316/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it merely repeated arguments already examined and rejected during the second instance proceedings. The appellant, Mansouri Abdelghani, contended that he only fled without committing acts of resistance, whereas the lower court found evidence of kicking a Carabinieri officer. The court rejected this new thesis as it contradicted the established facts and the reasoning already adopted by the appellate judgment.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it reproduces grievances already examined and rejected in the contested judgment without presenting new arguments or facts.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility repetition of arguments acts of resistance flight from justice Cassazione ordinanza disobbedienza militare pubblica istigazione a delinquere violenza contro le autorità

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANSOURI ABDELGHANI nato il 20/09/1977 avverso la sentenza del 03/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita !a relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Mansouri Abdelghani avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il ricorso riproduce le censure già sollevate in sede di appello, senza confrontarsi con le argomentazioni - immuni da censure - recepite nella sentenza impugnata' in particolare, si ripropone la tesi secondo cui l'imputato si sarebbe limitato a darsi alla fuga, senza compiere atti di resistenza; ritenuto che nella sentenza impugnata si sottolinea l'ulteriore condotta del ricorrente, consistita nel dimenarsi e colpire con un calcio uno dei Carabinieri, in tal modo ponendo in essere una tipica condotta di resistenza; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna dellA ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente