Ordinanza — n. 44315/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TARGHAL SARA nato il 16/05/1995 avverso la sentenza del 27/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Sara Targhal avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il primo motivo di ricorso ripropone una questione in fatto già compiutamente esaminata dal giudice di merito che, in relazione al reato di oltraggipi ha chiarito come nella relazione di servizio si dia atto della presenza di passanti che hanno assistito al fatto, né rileva la circostanza che i predetti non siano stati identificati; tanto meno è dubitabile che le espressioni usate possano ritenersi integranti l'offesa all'onore ed al prestigio richiesta dalla norma incriminatrice; rilevato che il motivo concernente il trattamento sanzionatorio è aspecifico, limitandosi a ribadire che le condizioni psichiche della ricorrente avrebbero giustificato una diversa valutazione, anche in relazione al riconoscimento della recidiva, omettendo di considerare che tale aspetto è stato compiutamente vagliato dai giudici di merito, con motivazione insindacabile in questa sede; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 44315/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TARGHAL SARA nato il 16/05/1995 avverso la sentenza del 27/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Sara Targhal avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il primo motivo di ricorso ripropone una questione in fatto già compiutamente esaminata dal giudice di merito che, in relazione al reato di oltraggipi ha chiarito come nella relazione di servizio si dia atto della presenza di passanti che hanno assistito al fatto, né rileva la circostanza che i predetti non siano stati identificati; tanto meno è dubitabile che le espressioni usate possano ritenersi integranti l'offesa all'onore ed al prestigio richiesta dalla norma incriminatrice; rilevato che il motivo concernente il trattamento sanzionatorio è aspecifico, limitandosi a ribadire che le condizioni psichiche della ricorrente avrebbero giustificato una diversa valutazione, anche in relazione al riconoscimento della recidiva, omettendo di considerare che tale aspetto è stato compiutamente vagliato dai giudici di merito, con motivazione insindacabile in questa sede; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TARGHAL SARA nato il 16/05/1995 avverso la sentenza del 27/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Sara Targhal avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il primo motivo di ricorso ripropone una questione in fatto già compiutamente esaminata dal giudice di merito che, in relazione al reato di oltraggipi ha chiarito come nella relazione di servizio si dia atto della presenza di passanti che hanno assistito al fatto, né rileva la circostanza che i predetti non siano stati identificati; tanto meno è dubitabile che le espressioni usate possano ritenersi integranti l'offesa all'onore ed al prestigio richiesta dalla norma incriminatrice; rilevato che il motivo concernente il trattamento sanzionatorio è aspecifico, limitandosi a ribadire che le condizioni psichiche della ricorrente avrebbero giustificato una diversa valutazione, anche in relazione al riconoscimento della recidiva, omettendo di considerare che tale aspetto è stato compiutamente vagliato dai giudici di merito, con motivazione insindacabile in questa sede; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Presiden