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Ordinanza — n. 44314/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44314/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44314/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LANDRISCINA NICOLA nato a MONZA il 27/04/1973 avverso la sentenza del 27/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Nicola Landriscina avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il ricorso riproduce le censure già sollevate in sede di appello, senza confrontarsi con le argomentazioni - immuni da censure - recepite nella sentenza impugnata, nella quale si dà specifica motivazione in ordine alla configurabilità della recidiva (stante l'omogeneità delle condotte e la dimostrazione di una personalità propensa al compimento di reati a base violenta), nonché della commisurazione della pena; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna dellffl ricorrente-al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 44314/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LANDRISCINA NICOLA nato a MONZA il 27/04/1973 avverso la sentenza del 27/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Nicola Landriscina avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il ricorso riproduce le censure già sollevate in sede di appello, senza confrontarsi con le argomentazioni - immuni da censure - recepite nella sentenza impugnata, nella quale si dà specifica motivazione in ordine alla configurabilità della recidiva (stante l'omogeneità delle condotte e la dimostrazione di una personalità propensa al compimento di reati a base violenta), nonché della commisurazione della pena; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna dellffl ricorrente-al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale motivi di cassazione riesame dell'entità pena inadempimento reiterato impugnabilità della decisione di rinvio
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LANDRISCINA NICOLA nato a MONZA il 27/04/1973 avverso la sentenza del 27/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Nicola Landriscina avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il ricorso riproduce le censure già sollevate in sede di appello, senza confrontarsi con le argomentazioni - immuni da censure - recepite nella sentenza impugnata, nella quale si dà specifica motivazione in ordine alla configurabilità della recidiva (stante l'omogeneità delle condotte e la dimostrazione di una personalità propensa al compimento di reati a base violenta), nonché della commisurazione della pena; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna dellffl ricorrente-al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente