Ordinanza — n. 44312/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BASM OSMAN nato il 01/07/1997 avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Basm Osman avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il motivo di ricorso è manifestamente infondato, posto che la Corte di appello ha motivato in ordine alle ragioni per cui si è discostata dal minimo edittale, né la valorizzazione dei precedenti anche ai fini della recidiva può costituire una indebita duplicazione del giudizio negativo ai fini della pena, stante la diversità dei criteri sottesi all'applicazione della recidiva ed alla valutazione di cui all'art. 133 cod.pen. ; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna dello ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod.pen; Ordinanza — n. 44312/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 133 cod.pen. ; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna dello ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BASM OSMAN nato il 01/07/1997 avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Basm Osman avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il motivo di ricorso è manifestamente infondato, posto che la Corte di appello ha motivato in ordine alle ragioni per cui si è discostata dal minimo edittale, né la valorizzazione dei precedenti anche ai fini della recidiva può costituire una indebita duplicazione del giudizio negativo ai fini della pena, stante la diversità dei criteri sottesi all'applicazione della recidiva ed alla valutazione di cui all'art. 133 cod.pen. ; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna dello ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 11 13 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente