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Ordinanza — n. 44311/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44311/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44311/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUTTA' IVAN nato a CATANIA il 22/08/1992 avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Ivan Guttà avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il ricorrente contesta genericamente il trattamento sanzionatorio e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti rispetto alla contestata aggravante; rilevato che il motivo è manifestamente infondato, posto che al ricorrente è stata irrogata la pena edittale minima (1 anni, vedi sentenza 1° grado, p.2), • _ mentr Vést -cru-sione della prevalenza delle generiche non viene in alcun modo indicata la ragione per cui il giudizio di equivalenza risulterebbe illogico o contraddittorio; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del l,à ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 44311/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUTTA' IVAN nato a CATANIA il 22/08/1992 avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Ivan Guttà avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il ricorrente contesta genericamente il trattamento sanzionatorio e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti rispetto alla contestata aggravante; rilevato che il motivo è manifestamente infondato, posto che al ricorrente è stata irrogata la pena edittale minima (1 anni, vedi sentenza 1° grado, p.2), • _ mentr Vést -cru-sione della prevalenza delle generiche non viene in alcun modo indicata la ragione per cui il giudizio di equivalenza risulterebbe illogico o contraddittorio; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del l,à ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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attenuazione della pena motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione misura sostitutiva della detenzione censure procedurali sanzione sproporzionata
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUTTA' IVAN nato a CATANIA il 22/08/1992 avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Ivan Guttà avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il ricorrente contesta genericamente il trattamento sanzionatorio e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti rispetto alla contestata aggravante; rilevato che il motivo è manifestamente infondato, posto che al ricorrente è stata irrogata la pena edittale minima (1 anni, vedi sentenza 1° grado, p.2), • _ mentr Vést -cru-sione della prevalenza delle generiche non viene in alcun modo indicata la ragione per cui il giudizio di equivalenza risulterebbe illogico o contraddittorio; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del l,à ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente