Ordinanza — n. 44310/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZERLINI GIANNI nato a MANTOVA il 10/06/1959 avverso la sentenza del 14/11/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Gianni Zerlini avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il ricorrente contesta genericamente il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; rilevato che, invece, la Corte di appello ha compiutamente valorizzato uno dei parametri di cui all'art. 133 cod.pen., sottolineando come i numeroA precedenti penali fossero dimostrativi di una personalità incline al delitto, pur non ritenendo per ciò solo di riconoscere la recidiva contestata; ritenuto che la motivazione nel merito è immune da censure sindacabili in questa sede; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna dellfi ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod.pen; Ordinanza — n. 44310/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 133 cod.pen., sottolineando come i numeroA precedenti penali fossero dimostrativi di una personalità incline al delitto, pur non ritenendo per ciò solo di riconoscere la recidiva contestata; ritenuto che la motivazione nel merito è immune da censure sindacabili in questa sede; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna dellfi ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZERLINI GIANNI nato a MANTOVA il 10/06/1959 avverso la sentenza del 14/11/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Gianni Zerlini avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il ricorrente contesta genericamente il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; rilevato che, invece, la Corte di appello ha compiutamente valorizzato uno dei parametri di cui all'art. 133 cod.pen., sottolineando come i numeroA precedenti penali fossero dimostrativi di una personalità incline al delitto, pur non ritenendo per ciò solo di riconoscere la recidiva contestata; ritenuto che la motivazione nel merito è immune da censure sindacabili in questa sede; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna dellfi ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente